Dove vengono depositati i marchi.
I marchi vengono depositati presso i competenti uffici marchi e brevetti nazionali che provvederanno secondo tempistiche differenti da ufficio a ufficio a concedere la registrazione.
In particolare per l’Italia presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), per i deposito del marchio comunitario (un unico marchio valido per i 27 paesi dell’unione europea) presso Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (U.A.M.I.), per il marchio internazionale mediante la procedura di deposito presso il
World Intellectual Property Organization (W.I.P.O.) o depositando dei marchi nazionali in ciascun ufficio marchi di ogni paese di interesse.
A deposito effettuato, viene inviata per raccomandata a/r la copia autentica in bollo attestante il deposito e relativa fattura per la prestazione svolta.
Cerchiamo ora di fornire al lettore una panoramica iniziale riguardo alla registrazione
di un marchio.
Un marchio puo’ essere depositato anche a nome di una o piu’
persone fisiche non dotate di partita iva poi potra’ essere trasferito
o dato in licenza d’uso anche gratuita a una societa’ costituita
in seguito o utilizzato dalle stesse persone fisiche a seguito di apertura
di una posizione iva per la vendita dei prodotti/servizi.
La domanda che solitamente ci si fa’ e’ perche’
e’ opportuno depositare un marchio.
Il marchio e’ il segno distintivo dei prodotti commercializzati
dall’imprenditore e permette al consumatore di distinguere i beni
venduti da quelli delle imprese concorrenti. Il consumatore dopo una esperienza
positiva per un certo prodotto acquistato cerca di ridurre i costi di
ricerca nel riacquisto ricercando i prodotti dell’imprenditore identificandoli
attraverso il marchio. Si crea un processo di fidelizzazione del consumatore
attraverso il segno distintivo che racchiude in se’ tutti gli investimenti
in ricerca e sviluppo e pubblicitari del prodotto.
Depositando il marchio l’imprenditore ottiene l’esclusiva
nell’utilizzo del segno distintivo.
L’esclusivita’ che la legge assegna all’imprenditore
ha una funzione sociale perche’ lo responsabilizza nei confronti
del consumatore per i propri comportamenti ed evita che altri possano
trarre vantaggio dal suo credito acquistato nei confronti dei consumatori.
Pur esistendo in Italia la tutela del marchio di fatto (marchio non registrato)
suggeriamo comunque di procedere al deposito perche’ la tutela e’
limitata al territorio geografico di effettivo utilizzo e richiede la
dimostrazione di effettivo uso.
|
|
|
|
Un uso meramente locale puo’ non
essere ritenuto tale da giustificare l’annullamento di un marchio
nazionale depositato successivamente a prescindere dall’averlo usato
o meno.
Per poter validamente depositare un marchio e’ opportuno che il
segno sia nuovo, lecito e abbia capacita’ distintiva.
Al fine di garantirne la capacità distintiva e novità rispetto
ai marchi relativi alla
medesima classe, un marchio non deve essere descrittivo del prodotto,
ma deve essere quanto più possibile una scritta/logo di fantasia.
Il carattere distintivo di un marchio è infatti tanto maggiore
quanto più un marchio è una scritta/logo di fantasia e si
differenzia dai marchi già depositati nella stessa classe di prodotto.
La capacità distintiva di un marchio è fondamentale per
la validità e per la difesa da marchi simili.
Nella scelta di un marchio occorre prestare attenzione sia le esigenze
di natura pubblicitaria e commerciale, che alle esigenze di difesa da
pericoli di contraffazione e imitazioni. Per esempio si puo’ valutare
il deposito di marchi difensivi “simile ma non identico al marchio
principale” e marchi complessi costituiti da piu’ segni singolarmente
depositati.
I marchi depositabili possono essere:
- marchio figurativo, costituito da una o piu’ parole
in una determinata grafia anche in associazione a uno o piu’ bozzetti
grafici o da un disegno. Tutela il logo grafico depositato da loghi uguali
o confondibili. Nb: non e’ possibile depositare una forma che sia necessaria
per un risultato tecnico es. il disegno di un cilindro di un’automobile.
- marchio verbale, costituito da una dicitura/e o parola/e
scritte in caratteri normali. Tutela in maniera piu’ forte le parole in
qualsiasi rappresentazione grafica e di caratteri di stampa.
- Altre tipologie di marchi: tridimensionale, di colore,
sonoro, olfattivo, ologramma e altri.
Questi marchi ai fini del preventivo sono considerati equivalenti al marchio
figurativo.
La durata dell’esclusiva è pari a 10 anni dalla data di deposito rinnovabili
indefinitivamente per periodi di 10 anni. Il rinnovo va effettuato nell’ultimo
anno di validita’. Un marchio tutela da segni identici o simili per le
classi per cui è stato depositato e classi affini se a causa dell’identita’
o somiglianza si possa determinare un rischio di confusione o di associazione
tra i due segni. Fa eccezione il marchio celebre conosciuto da un gran
numero di consumatori che gode di una tutela allargata. |